Legge sui lavoratori dello spettacolo

Tale proposta di legge mira a sistemare il comparto dei lavoratori intermittenti della cultura e dello spettacolo (LS) sia dal punto di vista normativo che economico.

Preambolo.

I lavoratori della cultura e dello spettacolo hanno avuto modo ulteriormente, durante la pandemia, di saggiare come il loro comparto sia del tutto privo di tutele, riconoscimento e sicurezze. Qualunque operatore coinvolto, dall'attore affermato fino all'attrezzista, passando attraverso tutte le figure professionali, vive un'esistenza precaria fatta di attese, a volta molto lunghe, di una scrittura. Molto spesso tali scritture sono fatte in nero con l'odiosa pratica che tali scritture sono passate come piacere, in modo paternalistico oppure in cambio di una compartecipazione all'organizzazione dell'evento, cosa innaturale e ulteriormente frustrante. Per troppo tempo è passato il messaggio basato sulla retorica che con l'arte non si mangia, mentre dall'altra parte si dipinge il nostro paese come quello che dovrebbe avere come grande molla di sviluppo il turismo e la cultura. Usando una allocuzione di moda, è necessario far incontrare in modo limpido domanda ed offerta di spazi culturali, mettere a sistema tale comparto trasformando il lavoro degli LS in lavoro certo, continuativo e garantito, combattendo il lavoro nero e/o non tutelato, anche dal punto di vista pensionistico e previdenziale. Tale nuovo quadro normativo coinvolge lavoratori, istituzioni e operatori sia pubblici che privati, ad esempio equiparare i tutti i luoghi dove si esercita la propria attività in luoghi di cultura, prevedendo un regime fiscale agevolato che tenga conto della particolare importanza del settore.

Nella proposta che segue, non si citerà mai il termine sussidio. L' LS quando non è in attività certificate non è disoccupato. Sta preparando la prossima attività.

Il quadro attuale è modellato dal "si salvi chi può": molti tentativi in passato sono stati fatti per arrivare ad un fronte di lotta esteso e coeso, ma alla prima organizzazione di qualche stagione teatrale o di altro tipo, tali fronti di lotta si sono miseramente disgregati, riportandolo alla sua strutturale frammentazione e quindi debolezza. In altri paese non è stato così, riuscendo gli LS ad avere un quadro normativo migliore. E' fordamentale che anche in Italia si arrivi ad una unità degli LS, in cui ci sia il convincimento che solo la coesione potrà avere successo, coesione tra la grande stella e l'ultimo (non per importanza!) attrezzista.

Linee guida di una proposta di legge sugli LS

1. E' istituito il Registro Nazionale dei Lavoratori della Cultura e dello Spettacolo (RNLS). Esso è diviso in sezioni corrispondenti al tipo di attività svolte e associa ad ogni iscritto un codice univoco. Essi avranno attribuita una partita IVA particolare con regime di tassazione agevolata.

2. Ogni iscritto a RNLS è dotato di apposito registro in cui sono riportate le attività svolte in termini di data, durata, luogo e tipo di prestazione.

3. La retribuzione avviene su apposito modulo in possesso dell'ente dove viene svolta l'attività e acclusa al registro personale.

4. La retribuzione è su base oraria, basata su libera contrattazione ma non inferiore a 25€/h

5. L'accesso alla posizione di Lavoratore Intermittente dello Spettacolo e della Cultura (LIS) avviene quando il numero di prestazioni certificate è di 36/anno o 200 ore/anno.

6. Nel caso di LIS, il lavoratore percepirà dallo Stato una retribuzione integrativa nei momenti di fermo proporzionale al numero di prestazioni certificate e non inferiore a 500€/mese. La retribuzione lorda corrisposta potrebbe essere stimabile in 500+100*g, dove g=giorni di lavoro/mese (scenario: supponiamo che faccio 3 spettacoli in un mese. Allora la mia retribuzione sarà 25€/h* 12h=300€ + 500+3*100=300+800=1200 €, supponendo che ogni prestazione duri 4 ore e pagata al minimo.

7. E' libera scelta dell' LS di scegliere l'accantonamento di parte della retribuzione a fini pensionistici, o aderendo alle normative vigenti o con pensioni integrative.

8. gli enti, teatri, locali, tutti i luoghi o le persone che usufruiscono delle prestazioni dei LS sono obbligati a rispettare i punti precedenti, pena sanzioni amministrative commisurate alla quantità di violazioni. Per essi sarà studiata e realizzata una normativa che agevoli  la loro attività, ritenuta fondamentale. Saranno assimilati a luoghi dove si produce cultura.

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